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Le novità del D.L. n. 118/2021

02 September 2021

Legge Fallimentare: le novità introdotte dal decreto legge n. 118/2021 e il procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa.

Lo scorso 24 agosto 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 118/2021 recante "misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (il "D.L. n. 118/2021").

Detto decreto anticipa, in parte, istituti previsti nel D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (il "codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", in sigla "CCII"), prevedendo al contempo un rinvio dell'entrata in vigore del medesimo CCII al prossimo 16 maggio 2022 (e al 31 dicembre 2023 quanto alla disciplina degli strumenti di allerta di cui agli artt. 12 e ss.).

In particolare, il D.L. n. 118/2021 introduce misure di supporto alle imprese, al fine di incentivare il ricorso a strumenti di ristrutturazione e di risanamento aziendale utili al fine di fronteggiare la crisi economica e finanziaria causata dall'emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2.

L'importante novità prevista dal D.L. n. 118/2021 riguarda un particolare procedimento di natura negoziale, il c.d. "procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa". 

Questo procedimento riconosce a qualsiasi imprenditore che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile lo stato di crisi o d'insolvenza, la possibilità di formulare apposita istanza di nomina di un esperto indipendente che possa agevolare la negoziazione tra il debitore e i vari stakeholders per condurre l'impresa al proprio risanamento (di seguito anche solo il "Procedimento di CNC").

L'ISTANZA DELL'IMPRENDITORE

A partire dal 15 novembre 2021, al fine di richiedere l'accesso al Procedimento di CNC, l'imprenditore dovrà trasmettere la propria istanza tramite una piattaforma accessibile attraverso il sito web istituzionale di ciascuna C.C.I.A.: la competenza delle singole istanze spetta alla C.C.I.A. nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa.

NOMINA DELLA COMMISSIONE

È cura del segretario generale della C.C.I.A. trasmettere la predetta istanza di accesso a un'apposita commissione nominata presso la medesima C.C.I.A.: detta commissione è composta da tre figure professionali (un magistrato, un membro designato dal presidente della C.C.I.A. e un membro designato dal Prefetto).

NOMINa DELL'ESPERTO INDIPENDENTE

Entro i 5 (cinque) giorni successivi alla designazione della commissione, quest'ultima nomina un esperto: si tratta del soggetto incaricato di prestare assistenza all'imprenditore in crisi.

L'esperto deve soddisfare i requisiti di cui agli artt. 3 e ss., D.L. n. 118/2021 (i.e. requisiti di indipendenza, terzietà e di professionalità) e, in particolare, ha il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore e i vari creditori (nonché eventuali soggetti terzi interessati) al fine di permettere al debitore istante di comporre in via negoziale il proprio squilibrio, sia esso di natura patrimoniale, ovvero di carattere economico-finanziario.

L'esperto ha a disposizione 180 giorni, prorogabili, per individuare, in contraddittorio con l'imprenditore, eventuali consulenti di quest'ultimo, e ulteriori parti interessate, una possibile soluzione negoziata dello stato di crisi: solo nel caso in cui l'esperto non dovesse ravvisare l'esistenza di concrete prospettive di risanamento, il medesimo professionista disporrà l'archiviazione del procedimento. 

LE MISURE PROTETTIVE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE

Ciò che è particolarmente rilevante è che nel corso del Procedimento di CNC, il debitore può richiedere al Tribunale l'applicazione di misure protettive del proprio patrimonio volte a impedire ai creditori la possibilità di acquisire diritti di prelazione non concordati e/o la possibilità di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e cautelari nei confronti del debitore. 

Con l'accesso al Procedimento di CNC, l'imprenditore può altresì ottenere la sospensione dagli obblighi di riduzione del capitale sociale e/o di ricapitalizzazione della sociale previsti dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ..

LA GESTIONE DELL'IMPRESA 

L'imprenditore sottoposto alla Procedura di CNC mantiene i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa.

Tuttavia, il debitore deve informare l'esperto in caso di compimento di atti di straordinaria amministrazione, nonché qualora vengano eseguiti pagamenti non coerenti rispetto alle trattative in essere.

Qualora, a giudizio dell'esperto, l'atto sia considerato pregiudizievole per i creditori, per le trattative e/o per le prospettive di risanamento dell'impresa, l'esperto medesimo è tenuto a segnalare, per iscritto, il proprio dissenso all'imprenditore e all'organo di controllo.

Detto parere negativo rilasciato dall'esperto deve essere obbligatoriamente iscritto presso il registro delle imprese nel caso in cui l'atto compiuto pregiudichi gli interessi dei creditori (viceversa, l'iscrizione sembra rimanere facoltativa nelle ipotesi di pregiudizio, più generale, alle trattative con gli stakeholders e/o alle prospettive di risanamento). 

AUTORIZZAZIONI DEL TRIBUNALE

Nel corso della Procedura di CNC, il Tribunale può autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili, a cedere a terzi l'azienda o rami di essa, ovvero può rideterminare le condizioni economiche di contratti in corso al fine di ricondurle a equità. 

Nel caso in cui, successivamente al procedimento di composizione negoziata della crisi, l'imprenditore venga assoggettato ad altre procedure concorsuali, le autorizzazioni rilasciate dal Tribunale conservano i propri effetti.

MISURE PREMIALI PER L'IMPRENDITORE

L'imprenditore che accede al procedimento di composizione negoziata della crisi può beneficiare di diverse misure premiali (i.e. della riduzione degli interessi tributari al tasso legale e/o delle sanzioni tributarie).

POSSIBILI MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLA CRISI

Il procedimento di composizione negoziata della crisi permette all'imprenditore di risolvere il proprio squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, attraverso: (i) la conclusione di un contratto con uno o più creditori, in grado di assicurare la continuità aziendale per un periodo di almeno 2 (due) anni; (ii) la conclusione della convenzione di moratoria ex art. 182-octies, l. fall.; (iii) la conclusione di un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), l. fall., senza necessità dell'attestazione del professionista indipendente.

In alternativa a quanto precede, l'imprenditore può altresì: (i) presentare una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall.; (ii) predisporre un piano attestato di risanamento ai sensi dell'art. 67 l. fall.; (iii) accedere a una delle procedure previste dalla legge fallimentare; (iv) proporre una domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, esclusivamente nel caso in cui l'esperto dichiari – nella propria relazione finale della procedura di composizione negoziata della crisi – che le trattive non abbiano avuto esito positivo. 

GLI EFFETTI DELLA PROCEDURA DI CNC

Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, non sono soggetti all'azione revocatoria ex art. 67, secondo comma, l. fall., purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative al momento in cui sono stati compiuti.

Sono invece soggetti alle azioni di cui agli art. 66 e 67 l. fall. gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti per i quali l'esperto indipendente abbia rilasciato parere negativo, ovvero qualora il Tribunale abbia rigettato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 10, D.L. n. 118/2021.

Authors: Matteo Pasculli and Alice Dognini

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