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Assicurazioni e diritto all'oblio oncologico: ecco le novità per chi sottoscrive o rinnova una polizza

17 May 2024

Con la Legge 7 dicembre 2023, n. 193 recante le "Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche" è stato introdotto in Italia il diritto al c.d. "oblio oncologico", introducendo il divieto di richiedere al consumatore informazioni sullo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse, qualora siano trascorsi dieci anni dal trattamento in assenza di recidive, ovvero cinque anni qualora la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età (di seguito, la "Legge"). 

Dal 2 gennaio 2024, con l'entrata in vigore della c.d. "Legge sull'oblio oncologico", le persone guarite da una patologia oncologica senza episodi di recidiva da più di dieci anni (cinque, se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età) non saranno più tenute a fornire informazioni o a subire indagini sulla propria pregressa condizione patologica per accedere a mutui, sottoscrivere polizze assicurative, partecipare a concorsi pubblici o richiedere un'adozione. 

Tale disciplina è stata integrata, successivamente, con Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024, il quale, in attuazione dell'art. 5, comma 2, della Legge, ha disposto che il diritto all'oblio maturi in un termine anche minore per specifiche patologie (quali, ad esempio, quelle al colon-retto, allo Stadio I, insorte e guarite a qualsiasi età, in anni uno; sempre al colon-retto, ma allo Stadio II-III, nei soggetti maggiori di anni ventuno, in sette anni; al melanoma, nei soggetti maggiori di anni ventuno, in sei anni; alla mammella, allo Statio I-II, insorte e guarite a qualsiasi età, in anni uno; all'utero, collo, nei soggetti maggiori di anni ventuno, in sei anni; sempre all'utero, ma corpo, insorte e guarite a qualsiasi età, in cinque anni; al testicolo, insorte e guarite a qualsiasi età, in anni uno; alla tiroide, nelle donne con diagnosi ricevuta in età inferiore ai 55 anni e uomini con diagnosi ricevuta ad età inferiore a 45 anni, con esclusione di casi di tumori anaplastici per ambo i sessi, in anni uno; per i Linfomi di Hodgkin diagnosticati in età inferiore ai quarantacinque anni, in cinque anni; per Leucemie, acute - linfoblastiche e mieloidi-  diagnosticate a qualsiasi età, in cinque anni). 

Con specifico riferimento ai contratti assicurativi e finanziari disciplinati all'art. 2 della Legge,è noto come per accedere a polizze assicurative, ma anche a finanziamenti o mutui, il richiedente deve produrre numerosi documenti e compilare svariate dichiarazioni - tra le quali anche il questionario anamnestico e/o assuntivo - allo scopo di rendere noto il proprio stato di salute, pregresso e presente, ovvero l'esistenza di patologie, le operazioni cui si è sottoposto, i traumi o infortuni subiti in passato. 

Tali informazioni sono generalmente richieste in ragione della necessaria acquisizione di conoscenze sullo stato di salute del contraente, ovvero di informazioni considerate essenziali ai fini della corretta valutazione del "rischio" sotteso alla stipula del contratto ed alla conseguente corretta formazione dei livelli tariffari o della stessa volontà negoziale. 

Al fine di evitare che la pregressa insorgenza e guarigione da tali patologie possa impedire sine die l'accesso al credito o alle assicurazioni, il legislatore è intervenuto introducendo il divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute del contraente.

La legge sull'oblio oncologico esclude, peraltro, che tali informazioni, in qualunque modo ottenute, possano incidere (anche in occasione del rinnovo della polizza, cfr. art. 2, comma 5, della Legge) sulle condizioni contrattuali o determinare la previsione di "limiti, costi e oneri aggiuntivi né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti e dalla legislazione vigente" (cfr. art. 2, comma 3, della Legge). 

Nel contesto viene, altresì, introdotto il divieto di "richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari" (cfr. art. 2, comma 4, della Legge), disposizione dalla portata ampia che dovrà essere coordinata con la possibilità di richiedere tali controlli in presenza di ulteriori e distinti fattori di rischio (si pensi, ad esempio, al tabagismo). 

I contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della Legge, ma anche i procedimenti in corso per l'adozione, nonché i concorsi per la selezione e formazione professionale avviati ex post, dovranno, a pena di nullità delle relative previsioni eccepibili solo dal consumatore, conformarsi ai principi ivi introdotti, riconsiderando i termini e le condizioni contrattuali e di conservazione dei dati personali. 
Da un punto di vista pratico, è ragionevole ritenere che i questionari preassuntivi / anamnestici, con i quali vengono acquisite dal cliente informazioni sul rischio correlato allo stato di salute del contraente, così come in generale la documentazione precontrattuale, dovrà essere adeguata tenendo conto delle disciplina introdotta con la Legge, dando adeguata evidenza del diritto all'oblio garantito al contraente/partecipante, ma anche segnalando il diritto dello stesso a richiedere la cancellazione di tali dati da parte degli operatori interessati. 

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